Sistemi di identificazione canina
L'applicazione di nuove tecnologie per il Registro canino : La profilazione genetica STR
Sistemi di
identificazione canina Nuove tecnologie per il Registro Anagrafe Canina:
la Profilazione genetica STR Dott. Carlo Sepe – genetista forense A
seguito della sempre maggiore diffusione della popolazione canina, si è
reso necessario, nell’ottica del quadro normativo vigente, la necessità
di utilizzare modalità sempre più sofisticate per l’identificazione, al
fine di garantire “ il censimento e la gestione delle colonie canine
presenti sul territorio” (art. 2 comma e, Legge Regionale Emilia Romagna
7 aprile 2000, n.27) da parte dei Comuni, delle Aziende Sanitarie
Locali e delle Regioni, con la collaborazione delle associazione zoofile
ed animaliste interessate senza fini di lucro, mediante la compilazione
del Registro dell’Anagrafe Canina, come impone la Legge 14 agosto 1991,
n.281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo”. Inoltre, come cita l’art. 5 della legge-quadro “comma 3
bis da art.32 L.R. 23/07/2010 n.7, poi sostituito dall’art. 38 L.R.
27/07/2018, n.11, al punto n. 2 “La Regione provvede alla realizzazione
di un sistema informatizzato di anagrafica canina regionale, consistente
nel registro della popolazione canina presente sul territorio
regionale, mediante la raccolta e le gestione informatizzata dei dati
provenienti dalle anagrafi canine locali.” . A tal proposito è utile
sottolineare che, come cita art.6 della legge Regionale Emilia Romagna 7
aprile 2000, n.27, “in ogni Comune è istituita l’anagrafe dei cani. I
comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del
codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle
generalità del proprietario; l’iscrizione dei cani già identificati
mediante tatuaggio e/o microchip va effettuata utilizzando le stesso
codice identificativo; inoltre la Regione, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, definisce o criteri per
l’attuazione dell’identificazione dei cani mediante microchip, in
sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una
base informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi
canine comunali.” La legge su citata norma anche, all’art. 7, le
modalità di iscrizione a tali anagrafi: “i proprietari dei cani, gli
allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad
iscrivere i propri cani all’anagrafe canina del Comune di residenza. Gli
stessi sono tenuti all’iscrizione entro 30 gg dalla nascita
dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. Di
particolare interesse è senza dubbio il punto 4 che cita testualmente
“Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in
ogni caso, l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico
degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale
ricevuta, con descrizione dell’animale e dei sui dati identificativi al
destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni e
le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o
destinatari, entro sette giorni dall’avvenuta cessione. Il Comune deve
rilasciare apposita ricevuta dell’avvenuta comunicazione. Soggiacciono
alle presenti disposizioni anche i cuccioli. Attualmente i sistemi
utilizzati secondo la normativa vigente per l’identificazione univoca
del cane sono: 1. Tatuaggio (oramai desueto); 2. Microchip sottocutaneo.
Le operazioni di tatuaggio e inserimento del microchip sottocutaneo
sono di esclusivo appannaggio, secondo la normativa vigente, dei Servizi
Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dei Veterinari liberi
professionisti. La normativa prevede anche tassativamente che “qualora,
per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento, il codice tatuato dovesse
risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà
in caso di proprietario minorenne, è tenuto a far ritatuare l’animale o
a far sostituire il codice con l’inserimento di microchip. Parimenti,
qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è
tenuto a procedere ad una reiscrizione all’anagrafe e conseguente
reidentificazione dell’animale….Tale provvedimento dovrà prevedere anche
l’onere da porsi a carico del proprietario per l’identificazione dei
cani.” Pertanto, alla luce di quanto esposto, risulta indispensabile
affiancare (e progressivamente sostituire) la tecnologia finora
utilizzata per l’identificazione univoca del singolo soggetto,
(tatuaggio e/o microchip), una più moderna e altrettanto valida
alternativa, la profilazione mediante analisi del DNA, ampiamente
utilizzata in ambito medico-legale e per qualsiasi forma vivente, con
innumerevoli vantaggi, tra cui: • Di facile e rapida esecuzione
(tamponcino di cotone da porsi in bocca al cane, indolore e senza alcuna
lesività per l’animale); • Costi sovrapponibili alle metodiche in uso; •
Univocità assoluta nell’identificazione del soggetto da eseguirsi una
sola volta; • Dato immutabile e non soggetto a deterioramento e/o
modificazione, per tutta la vita dell’animale (anche dopo il decesso
dello stesso) • Dato riproducibile e soggetto a controlli successivi; •
Possibilità di utilizzare il medesimo profilo per l’identificazione
anche per o generare alberi genealogici di discendenza, parentela etc.,
per salvaguardare la razza e la sua “preservazione e tutela” o
verificare la filiazione biologica dei cuccioli, (previa medesima
identificazione dei genitori con la medesima metodica); o della verifica
dell’identità in caso di furto o decesso (resti che non ne consentano
l’identificazione con i metodi tradizionali) o Creazione di database
sulla razza canina a cui appartiene il soggetto profilato, utile alle
comparazione e nei casi “dubbi”.
Dott. Carlo Sepe genetista forense