DISCIPLINARE DEGLI ADDESTRATORI CINOFILI E DEI CONDUTTORI CINOFILI DI
ESPOSIZIONE Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ACI del 02 Settembre
2020 NORME GENERALI Art. 1 L' Associazione Cinofilia Italiana (ACI)
istituisce il Registro degli addestratori cinofili e il Registro dei
conduttori di esposizione nell’ambito delle attività connesse al Libro
genealogico. ADDESTRATORI CINOFILI E CONDUTTORI CINOFILI DI ESPOSIZIONE
Art. 2 All’addestratore cinofilo compete: a) educare i cani e prepararli
al superamento delle verifiche zootecniche, previste dalle differenti
prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a
seconda dell’impiego e della loro affidabilità; b) impartire
insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e
cane, l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le
capacità di apprendimento e indirizzandole verso l’impiego specifico di
ciascuna razza; c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza
verso l’animale cane in relazione a affidabilità, equilibrio e docilità
degli stessi. Al conduttore cinofilo di esposizione (detto handler)
compete educare i cani e prepararli al giudizio dell’esperto giudice
nelle verifiche zootecniche di carattere morfologico (esposizioni,
raduni di razza) in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali.
L’iscrizione al Registro degli addestratori cinofili e al Registro dei
conduttori cinofili di esposizione si acquisisce, su delibera del
Consiglio Direttivo, dopo aver frequentato un corso di formazione
teorico-pratico, e superato, con esito favorevole. Art. 3 Registro degli
addestratori è suddiviso in tre sezioni: Sezione 1°: addestratori per
cani da utilità, compagnia, agility e sport; Sezione 2°: addestratori
per cani da bestiame; Sezione 3°: addestratori per cani da caccia. Il
Registro dei conduttori cinofili di esposizione è composto da una unica
sezione. Art. 4 Per la formazione degli addestratori e dei conduttori
cinofili di esposizione, l’ACI si avvale di idonee strutture operanti
sul territorio. Tra queste, possono richiedere di svolgere attività di
formazione degli addestratori cinofili e dei conduttori cinofili di
esposizione, secondo le disposizioni contenute nel presente
disciplinare, i gruppi cinofili e le associazione specializzate ACI, i
centri cinofili riconosciuti ACI, oltre ad avere adeguati requisiti
tecnico-organizzativi idonei ad attuare le disposizioni del presente
disciplinare, devono operare secondo la normativa vigente. 1. E’
istituito il Comitato Tecnico degli Addestratori e dei Conduttori
Cinofili di Esposizione, nominato dal Consiglio Direttivo e composto da
un membro del Consiglio Direttivo, due addestratori iscritti nel
Registro degli Addestratori. 2. Il Comitato Tecnico degli Addestratori e
dei Conduttori Cinofili di Esposizione ha il compito di coadiuvare il
Consiglio Direttivo nelle problematiche relative all’applicazione del
presente disciplinare. Tratta questioni eminentemente tecniche
relazionando al Responsabile della Formazione e dal Presidente in
carica. 3. Per quanto riguarda il comportamento degli addestratori e dei
conduttori cinofili di esposizione nell’espletamento dei loro compiti,
ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti,
effettua una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di
disporre l’archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei
fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l’addebito
all’interessato mediante raccomandata A.R. concedendo un termine di
almeno 30 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni.
4.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile della Formazione
degli Addestratori e dei Conduttori Cinofili di Esposizione, può
deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo; b)
censura; c) sospensione fino a tre anni; d) cancellazione dal registro
degli addestratori. FORMAZIONE DEGLI ADDESTRATORI CINOFILI E DEI
CONDUTTORI CINOFILI DI ESPOSIZIONE Art. 5 1. Per potere essere ammessi
alle procedure formative per addestratori e dei conduttori cinofili di
esposizione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: a) avere
superato il 18° anno di età; b) non essere nelle condizioni di cui agli
artt. 28 ss. c. p.; c) non aver riportato negli ultimi cinque anni
condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 c.p. e 544 bis e
seguenti; d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale; e) avere sottoscritto il codice
deontologico dell'addestratore e dei conduttori cinofili di esposizione.
Art. 6 1. Per intraprendere la procedura formativa occorre presentare
domanda indirizzata ai Centri di formazione riconosciuti dall'ACI di cui
all’articolo 7.4 del presente regolamento. 2. La domanda corredata
dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo precedente. 3. Il mancato accoglimento deve essere motivato
e comunicato all'interessato. 4. E’ data facoltà del ‘ACI di
verificare, in qualunque momento, la documentazione di cui al comma 2).
Art. 7 1. L’accettazione della domanda implica l’ammissione ad un corso
teorico-pratico. 2. A seconda del curriculum di studio del candidato,
potranno essere riconosciuti dei crediti formativi. Le materie
obbligatorie che dovranno essere trattate nel corso per addestratori
cinofili sono le seguenti materie in comune per tutti i candidati: cenni
di fisiologia e apparati sensoriali; evoluzione e comparazione delle
razze; etologia e comportamento animale; benessere animale; meccanica
del movimento; regolamenti e normative d’interesse; alimentazione e
lavoro; igiene e salute; controllo e prevenzione zoonosi; tecniche di
primo soccorso. razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e
impiego; etogramma del cane e psicologia canina; apprendimento ed
educazione metodiche di addestramento; metodiche di allenamento; materie
per i candidati iscritti nella II°sezione: razze per la conduzione del
bestiame: origini, attitudini e impiego; etogramma del cane conduttore e
psicologia canina; rapporto uomo- cane; metodiche di addestramento;
metodiche di allenamento. l’elenco dei docenti e delle materie, dovrà
essere comunicato al Responsabile della Formazione, con i relativi
curricula vitae dei Docenti, almeno 60 giorni prima dell’inizio del
corso. Il Responsabile della Formazione, potrà motivatamente disporre la
sostituzione di uno o più docenti; I corsi saranno tenuti da docenti
qualificati nelle relative materie e saranno presenziati da tecnico
delegato ACI nominato dal Responsabile della Formazione, che relazionerà
al Consiglio Direttivo dell ACI sul livello tecnico, sull’andamento e
sulla regolarità dei lavori. Art. 8 1. I candidati, dopo aver
frequentato il corso, devono sostenere l’esame teorico pratico. 2. Le
commissioni d’esame saranno composte dai tre docenti indicati in fase di
programmazione del corso stesso. Le commissioni per addestratori
cinofili saranno differenziate per sezione di corso. 3. La commissione
esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato comunicando i risultati,
attraverso il Responsabile della Formazione ACI al Consiglio Direttivo.
Art. 9 1. Gli addestratori cinofili e conduttori cinofili di
esposizione sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento secondo
le modalità disposte dal Consiglio Direttivo. 2. Decadranno dalla nomina
di addestratore cinofilo e di conduttore cinofilo di esposizione coloro
che verranno meno alle norme contenute nel presente regolamento e nel
codice deontologico, nonché nei casi in cui sopravvengono le condizioni
ostative di cui alle lettere b), c) e d) dell’art.5 del presente
disciplinare, in seguito al pronunciamento del Consiglio Direttivo ACI e
dal Responsabile della Formazione . Art. 10 L’entità delle quote
spettanti all ACI relative all’iscrizione annuale ai Registri e alle
iscrizioni ai corsi è deliberata dal Consiglio Direttivo ACI. OBBLIGHI E
DOVERI DEGLI ADDESTRATORI Art. 11 Gli addestratori cinofili e i
conduttori cinofili di esposizione riconosciuti ai sensi del presente
disciplinare sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme
contenute nel codice deontologico che dovrà essere opportunamente
sottoscritto, all’atto della presentazione della domanda, quale
condizione imprescindibile per l’iscrizione nel Registro degli
addestratori. Le modifiche al codice deontologico sono deliberate dal
Consiglio Direttivo ACI, previo parere del Responsabile della Formazione
.
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